ELEZIONI TRASPARENTI

 

L’articolo 1, comma 14, della legge n.3/2019, come modificato dall’articolo 38-bis del D.L. n. 77/2021 (c. 7), prescrive che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, anche amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet:  il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo;  il relativo certificato del casellario giudiziale. Il certificato del casellario è quello previsto dall’articolo 24 del D.P.R. n. 313/2002, ed è rilasciato non oltre 90 giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono previste in determinati casi riduzioni delle relative imposte e diritti. L’obbligo vale anche per le liste nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, con pubblicazione sul sito internet del partito o movimento politico. I rappresentanti dei partiti, dei movimenti politici e delle liste, o persone da essi delegate, possono richiedere i certificati del casellario anche mediante PEC. Non sussistono indicazioni in merito al formato del curriculum vitae che, dunque, può essere compilato liberamente. Non è richiesto il consenso espresso degli interessati. L’omessa pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale non comporta l’esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali. Tuttavia, in caso di violazione di tali obblighi di pubblicazione da parte dei partiti o movimenti politici, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici4, commina una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 12.000 a euro 120.000, a termini dell’articolo 1, c. 23, della legge 9 gennaio 2019, n.3.